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Cassazione: niente attenuanti per il lavoro nero, nemmeno se la prestazione è di carattere occasionale



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione tributaria, sentenza n. 16340 del28 Giugno 2013.A seguito di ispezione presso uncantiere, l'Agenzia delle Entrate riscontrava la posizione lavorativa irregolare di un operaio e provvedeva asanzionare amministrativamente il direttore dei lavori. Lo stesso proponeva ricorsoalla commissione tributaria provinciale, la quale accoglieva il ricorso poiché laprestazione di lavoro oggetto di contestazione, essendo di carattere occasionale, non avrebbe di conseguenza potuto avere icaratteri della subordinazione: il soggetto non poteva essere un dipendentetenuto in nero. Pure la commissione tributaria regionale rigettava l'appellodell'Agenzia delle Entrate, confermando la statuizione di primo grado.

Avverso tale sentenza l'Agenziapropone ricorso in Cassazione. La Corte accoglie il ricorso e rinvia per unnuovo esame nel merito alla commissione tributaria regionale, argomentando come“a fronte delle specifiche contestazionidell'Agenzia (…) non viene spiegato in alcun modo né perché il rapporto dilavoro in questione viene ritenuto occasionale e non continuativo, né perché unrapporto di lavoro, sia pure occasionale e non continuativo, non possa averenatura di rapporto di lavoro dipendente”. Concludendo come “nessuna rilevanza decisiva possono di per séavere, al riguardo, l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane e la brevedurata del rapporto”; il lavoratore, anche se non dipendente, deve pursempre essere inquadrato ai fini retributivi e previdenziali ai sensi di legge.

Data: 15/07/2013 08:00:00
Autore: Licia Albertazzi