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Cassazione: natura di ordine pubblico e decadenza dei termini per la presentazione della domanda di indennità di disoccupazione



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione lavoro, sentenza n. 15770 del 24 Giugno 2013. La Cassazione si pronuncia sultema della decadenza del termine perla proposizione della domanda diindennità di disoccupazione. Tale istituto ha natura di ordine pubblico ed è di conseguenzadotata di carattere di inderogabilità;non può essere rilevata d'ufficio dal giudice ed è irrinunciabile.

Nel caso di specie l'interessatoricorre avverso la sentenza d'Appello, la quale ha confermato la statuizionedel giudice di primo grado circa l'intervenuta decadenza dell'avanzata richiestadi indennità da disoccupazione per decorrenza dei termini di legge. Essi decorrono dal momento della cessazionedel rapporto di lavoro e l'interessato, sulla base dell'art. 129 R.d.l. 1827/1935,ha 68 giorni di tempo a disposizione per formulare relativa domanda.

Interviene la Suprema Corteconfermando come “dalla interpretazione condottaalla stregua della lettera del disposto dell'art. 12 delle preleggi e della suaratio, si evince che il termine di decadenza in esame (…) decorre dal momentodella cessazione del rapporto lavorativo”. Avendo il ricorrente provveduto a presentaredomanda di indennità soltanto sette anni dopo l'effettiva cessazione delrapporto di lavoro, e solo al passaggio in giudicato della sentenza statuentela legittimità del suo licenziamento, il ricorso viene rigettato.

Data: 07/07/2013 07:30:00
Autore: Licia Albertazzi