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Cassazione: legittimo vietare l'incontro tra fratellastri se il fine ultimo è l'interesse dei minori



di di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 15680 del 21 Giugno2013. Nel caso di specie l'exmarito ricorre avverso la sentenza d'appello che confermava l'addebito dellaseparazione a suo carico, disponendo altresì che il figlio minore avuto inpendenza di matrimonio ed un altro figlio si incontrassero soltanto in presenzadi entrambi i genitori. La Corte d'Appello stabiliva altresì a carico delricorrente l'onere del versamento periodico di assegno di mantenimento a favoredell'ex moglie e dei minori.

Per quanto riguarda le disposizioni coinvolgenti i figli, ilgiudice di merito era giunto a tale conclusione a causa dell'insorgenza “di una situazione di particolare delicatezzanei rapporti familiari confermata da una relazione (…) dei servizi sociali”.La Cassazione respinge il ricorso, fondato a suo dire su elementi troppo generici, ribadendo che “la norma assunta come parametro ha lo scopo di regolare l'affidamentoe la misura del contributo al mantenimento del figlio minore secondo le modalità più coerenti con l'interessedel medesimo. (…) Il divieto di incontri è stato giustificato sulla base dicondivise risultanze di indaginitecniche, dopo aver dato atto degli esiti degli accertamenti penali,proprio al fine di salvaguardare nel massimo grado l'interesse del minore”.Il ricorrente non avrebbe indicato nello specifico quali fossero le gravicarenze istruttorie a mezzo delle quali il giudice di secondo grado è giuntoalle proprie conclusioni, “limitandosi adaffermare (genericamente) l'esigenza di contatto tra i due fratelli”. Indefinitiva, se i rapporti tra gli ex coniugi, così come il tenore di vitafamiliare, risultano gravemente compromessi, il giudice può legittimamenteadottare ogni provvedimento utile a preservare i minori coinvolti.

Data: 01/07/2013 16:00:00
Autore: Licia Albertazzi