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la Cassazione pone un freno agli incarichi pubblici di matrice 'politica' o 'clientelare'



Contestato l'abuso d'ufficio per il sindaco che ha nominato, quali membri del proprio staff, parenti di un suo consigliere, sprovvisti dei necessari titoli accademici.Con sentenza del 28/03/2012 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del febbraio 2010 del Tribunale cittadino che dichiarava colpevoli di abuso d'ufficio il Sindaco ed un consigliere di un Comune siciliano. 
Al sindaco si addebita, nella sua qualità, di aver nominato illegalmente n. 4 membri esterni di un nucleo di valutazione del Comune, che risultavano privi dei requisiti prescritti dalla normativa di riferimento (D.lgs 165/01 e regolamento comunale del 2004) . 

Al Consigliere di maggioranza si contesta, sempre nella sua qualità, il concorso nel suddetto abuso, realizzato mediante la sollecitazione al Sindaco della nomina della propria sorella ed anche l'omissione dell'obbligo di astensione nella votazione della delibera, con la quale veniva approvato il compenso del nucleo di valutazione, delibera di assoluto interesse diretto per il Consigliere stesso. 
E' ricorso in Cassazione il difensore di fiducia dei due condannati.La Cassazione nel dichiarare inammissibili i ricorsi (1) , ha confermato la condanna già inflitta dalla Corte d'Appello di Palermo, ed ha implicitamente dato uno stop ai favoritismi nelle pubbliche amministrazioni, anche nel caso di persone di fiducia e vicine al Sindaco di turno. 
Non basta la comune militanza politica o lo stretto rapporto di fiducia e/o parentale, con il primo cittadino, la scelta negli incarichi della Pubblica Amministrazione, deve necessariamente perseguire un pubblico interesse. 
Al riguardo già la Corte d'Appello ha statuito, che il mancato possesso, da parte dei soggetti incaricati, dei requisiti professionali e di esperienza, richiesti dal regolamento comunale, costituisce una circostanza che non può essere inficiata dalla presentazione di curricula, non indicativi dell'esistenza dei predetti requisiti, né dall' ostensione di competenze diverse da quelle già stabilite in sede di regolamento comunale e con esse non compatibili.
Data: 29/06/2013 10:00:00
Autore: Gilda Summaria