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Se il ciclista cade per non farsi identificare, l'agente di polizia non risponde delle lesioni



di Marco Massavelli - Conl'arrivo della bella stagione, le nostre strade si popolano di numerosi utentialla guida dei propri velocipedi, con aumento del rischio di sinistri stradali:è noto, infatti, come i ciclistispesso non rispettino le norme del codicedella strada, per la facilità di movimento a bordo dei loro veicoli e,quindi siano maggiormente a rischio di rimanere vittime di sinistri stradalicon veicoli a motore.

Difficoltàsussistono, anche, per gli organi di polizia stradale, a sottoporre a controlloi conducenti di velocipedi, in quanto non sempre risulta agevole intimare lorol'alt e farli fermare.

Sutale questione si segnala un interessante recente intervento della Corte diCassazione Penale, con sentenza del 9 maggio 2013, n. 20118, la quale è statachiamata a decidere sulla responsabilità di un agente di polizia municipaleche, costretto a fermare il conducentedi velocipede che tentava di allontanarsi, per non farsi identificare,creava lesioni personali al ciclista, che cadeva, rovinando a terra.

Sutale questione, ritiene la Corte ravvisabile la scriminante di cui all'articolo 51, codice penale, in conformità aquanto statuito dai giudici del merito.

Art. 51. Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere.

L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovereimposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblicaautorità, esclude la punibilità.
Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'autorità, del reatorisponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.
Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore difatto abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.
Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gliconsente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine.

Inparticolare, l'attività svolta dall'agente di polizia municipale deve farsirientrare nel c.d. adempimento di undovere.

L'identificazionedei responsabili delle infrazioni al codice della strada rientra, infatti,nell'ambito delle attribuzioni propriedella Polizia Municipale, la quale, pur se non munita di poteri di coazionefisica idonei a legittimare il richiamo alla causa di giustificazione di cuiall'articolo 53, codice penale, - peraltro in concreto non configurabile inragione della minima portata coercitiva del comportamento tenuto dall'agente -deve reputarsi dotata, in ragione dei propri fini istituzionali, dei poteristrettamente funzionali al compimento dell'attività di accertamento delleinfrazioni. Tale attività può estrinsecarsi anche, ove necessario, nell'atto difermare i trasgressori al fine di procedere alla contestazione dellaviolazione.

Art. 53. Uso legittimo delle armi.

Ferme le disposizioni contenute nei due articoliprecedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere undovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di unaltro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità direspingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità e comunque diimpedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione,disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a manoarmata e sequestro di persona.
La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiestadal pubblico ufficiale gli presti assistenza.
La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi odi un altro mezzo di coazione fisica .

Lacondotta in concreto posta in essere dall'imputata costituisce, quindi,esplicazione delle funzioni istituzionali del vigile urbano, e, specificamente,del compito di accertamento dell'infrazione.

Inoltre,consistendo nel mero atto di trattenereil velocipede al fine di impedire di eludere la contestazionedell'infrazione, risulta proporzionatarispetto al fine istituzionale perseguito.

Correttamente,infatti la Corte territoriale ha reputato che è stata la condotta dellaciclista, esulando dai canoni dellanormalità di comportamento, a condurre al prodursi dell'evento, poiché èrisultato che costei, invece di assoggettarsi all'accertamento, hainopinatamente posto in essere una reazione di fuga non prevedibile eingiustificata.

Inoltre,si evidenzia che nessuna violazione di legge è configurabile, posto che ai finidella valutazione delle condotte del vigile e del presunto trasgressore nonrileva la fondatezza o l'infondatezza della contestazione d'illecito,accettabile esclusivamente ex post, a fronte della necessità di consentire inogni caso il compimento dell'attività di accertamento.

Data: 26/06/2013 11:02:00
Autore: C.G.