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Procedimento disciplinare: il CNF decide la legittimità e il merito della questione



di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, SezioniUnite, sentenza n. 15122  del 17 Giugno2013. Relativamente al ricorso proposto dinanzi al ConsiglioNazionale Forense, avverso i provvedimenti dei locali Consigli dell'Ordine, il giudizio al qualeil Consiglio Nazionale Forense è in tal caso chiamato non è un giudizio di meralegittimità, ma indiscutibilmente si estende anche agli aspetti di merito che interessano il provvedimento impugnato, dimodo che nulla impedisce a quel giudice di prendere in esame nella suainterezza l'intera documentazione prodotta nel corso del procedimento. Astabilire tale principio di diritto è sono le Sezioni Unite Civili della Cortedi Cassazione, con sentenza n. 15122, del 17 giugno scorso.

I motivi d'impugnazione dovrannoovviamente essere, anche in questo caso, specifici, anche se non se nedesume che sia essenziale a tal fine l'esposizione dettagliata, nel corpostesso del ricorso, dei fatti che hanno formato oggetto del precedenteprocedimento disciplinare di natura amministrativa, essendo sufficiente chequei fatti, nella misura in cui occorra prenderne conoscenza per valutare dellalegittimità o dell'illegittimità del provvedimento impugnato, risultinoacquisiti al giudizio onde il giudice, cioè il Consiglio Nazionale Forense, siain condizione di percepirli e valutarli. In tale giudizio, il CNF puòovviamente tenere conto dei documentiallegati al ricorso e dei dati ricavabili dal testo del provvedimentoimpugnato, una copia del quale deve corredare il ricorso, a norma dell'articolo59, comma 1, decreto legge 37/1934.

Infine, non può pretendersi l'applicabilitàdell'articolo 342, c.p.c., in quanto il CNF non è un giudice dell'appello,considerato che il procedimento disciplinare che coinvolge l'avvocato di fronteal Consiglio locale dell'Ordine hanatura amministrativa.

 

Data: 08/07/2013 10:00:00
Autore: C.G.