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Cassazione: legittimo il compenso minimo al curatore fallimentare per attivo invenduto e lungaggini procedimentali



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 14686 dell'11Giugno 2013.In questa ordinanza la Corte diCassazione si pronuncia in merito alla legittimità al compenso spettante al curatorefallimentare. Lo stesso ha promosso ricorso avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi relativi al suo ruolo dicommissario giudiziale in concordato preventivo e successivamente come curatore del fallimento di una società.Il curatore ha contestato il fatto che il Tribunale avrebbe provveduto aliquidare i due compensi in maniera unitaria, “senza rivalutare le somme ricavate dalla vendita dei beni e senzachiarire perché nella liquidazione si è attenuto ai minimi”.

La Suprema Corte si pronunciaconfermando che il Tribunale avrebbe liquidato separatamente i due compensi,per poi procedere alla somma degli stessi ai fini di detrarre gli accontiricevuti; nella determinazione dei compensi poi la Cassazione non ravvisaalcuna illogicità nè difetto di motivazione, poiché il giudice del meritoavrebbe tenuto conto “della mancatarealizzazione della maggior parte dell'attivo inventariato” nonché della “lunga durata della procedura”. Date lecircostanze, risulta dunque legittimo il decreto di liquidazione basato sui compensi minimi ed il ricorso vienerigettato.

Data: 20/06/2013 10:10:00
Autore: Licia Albertazzi