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Cassazione, settore trasporti: licenziamento per scarso rendimento e licenziamento per motivi disciplinari



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 14758 del 12Giugno 2013.Una società cooperativa,citata in giudizio dal dipendente licenziato, ha promosso ricorso avverso lasentenza d'appello accogliente le doglianze del lavoratore e dichiarantel'illegittimità del licenziamento, effettuato sulla base dello scarsorendimento del soggetto. Secondo la società ricorrente il giudice d'appelloavrebbe erroneamente applicato la disciplina del licenziamento per motividisciplinari e non la normativa inerente lo scarso rendimento. Nel settore trasporti il licenziamento per scarso rendimento fariferimento a normativa differente rispetto al licenziamento per motivi disciplinari; in particolare, nell'assumerela propria decisione di reintegro del dipendente da parte dell'azienda, la Corted'appello si è basata, oltre che sulla circostanza di cui sopra, anche sulla genericità delle contestazioni addottedal datore di lavoro, inidonee a giustificare il licenziamento, nonché sulla mancata dimostrazione del danno aziendale.

 

La Suprema Corte premette“il rapporto di lavoro degliautoferrotranviari è disciplinato da una normativa speciale” evidenziandogli elementi che integrerebbero loscarso rendimento. “Lo scarso rendimentoricorre indipendentemente dalla gravità colpa, atteso che l'inosservanza dinorme comportamentali rileva, nell'adozione del provvedimento, non già di persé ma piuttosto quale fattore causale dello scarso rendimento. Non è affattonecessario dunque che ricorra un notevole inadempimento del lavoratore,assumendo rilievo primario la valutazione complessiva della prestazione resa inrelazione all'esigenza di assicurare il regolare svolgimento del serviziopubblico di trasporto”. Inoltre, “laCorte territoriale, nel non attribuire notevole rilevanza a tali condotte, haerroneamente valutato le risultanze processuali, non tenendo conto che lepregresse sanzioni disciplinari costituivano esse stesse fattori di scarsorendimento, incidendo negativamente sul normale espletamento del servizio”.

 

Prosegue tuttaviaevidenziando come il ricorrente non sia stato chiaro nella formulazione deimotivi di ricorso, confondendo a piùriprese le contestazioni, sia per motivi disciplinari che per scarsorendimento. Interpretando le richieste della ricorrente la Cassazione ritieneprevalente il motivo del licenziamento per inadempimento e dopo aver ricordatoche “la gravità dell'inadempimento deveessere valutata nel rispetto della regola generale della non scarsa importanza,di cui all'art. 1455 cod. civ., sicchè l'irrogazione della massima sanzionedisciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimentodegli obblighi contrattuali”.

 

La Cassazione ricorda comeil suo giudizio sia di mera legittimità e che, essendo il ragionamento delgiudice del merito valutato come privo di illogicità e di difetto dimotivazione, avendo lo stesso ravvisato la genericità delle contestazioniaddebitate dall'azienda, la Corte stessa non possa sindacare il merito delladecisione. “La valutazione della gravitàdella condotta posta in essere dal lavoratore ai fini della sussistenzadell'ipotesi dello scarso rendimento costituisce un giudizio di fatto devolutoal giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità, ove sorretta damotivazione sufficiente e non contraddittoria”. L'evocazione della Cortedel merito del licenziamento per motivi disciplinari è solo impropria, avendo la stessa motivato lapropria decisione con argomentazioni rilevanti ai fini dello scarso rendimento.

Il ricorso viene dunquerigettato.

Data: 21/06/2013 11:20:00
Autore: Licia Albertazzi