Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione: se sussistono conflitti familiari è legittima la nomina di un amministratore di sostegno esterno



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n.14190 del 5 giugno 2013.E'legittima la nomina ad amministratore di sostegno di un professionista estraneoe non legato di rapporti di parentela con il beneficiario. Lo ha stabilito laSuprema Corte nella sentenza in oggetto, confermando la decisione già espressadal giudice di merito. La Cassazione ha infatti accertato che questa sarebbe lasoluzione più idonea a tutelare l'interessedell'amministrata, poiché è stata accertata la presenza di conflittualità interna ai familiaridella stessa. Conflittualità che non consentirebbe neanche a congiuntoconvivente di assumersi l'incarico mantenendo la dovuta imparzialità. Pur essendo stato il libero professionistasuccessivamente sostituito con un familiare dell'assistita, la pronuncia inoggetto espone un principio di diritto molto importante.

L'amministratore di sostegno di cui all'art.407 cod. civ. è quella figura istituita dal legislatore che si affiancagiuridicamente all'individuo la cui capacità di agire sia carente. Ciò al finedi tutelare la gestione patrimoniale dei soggetti “deboli”. Nel caso in oggetto il giudice di primo gradoha rigettato la domanda proposta dai familiari dell'amministrato circa la suainterdizione o inabilitazione, provvedendo contestualmente alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorioindividuato nella persona di un liberoprofessionista. Gli interessati proposero reclamo avverso il decreto dinomina, reclamo rigettato successivamente in sede d'appello. La decisione delgiudice del merito è fondata sull'accertata esistenza tra i familiari deltutelato di un grave conflitto che avrebbe impedito la normale collaborazionerichiesta tra amministrato e amministratore. Inoltre, gli interessati nonavrebbero adeguatamente provato di essere i soggetti più idonei ad accollarsila responsabilità d'amministrare il patrimonio del soggetto amministrato.

LaSuprema Corte, dopo aver rigettato la richiesta di pronuncia di nullità deldecreto impugnato poiché non presente nella sua intestazione l'indicazione ditutte le parti del giudizio principale (tale omessa indicazione non sarebbeinfatti motivo di nullità del provvedimento) essendo la sua funzione meramenteindicativa - purchè venga instaurato correttamente il contraddittorio - nonravvisa alcun difetto di motivazione della sentenza di merito: il giudiceavrebbe correttamente esaminato gli elementi a disposizione, tenendo ancheadeguatamente conto delle richieste dell'interessata, pur sempre applicando ilprincipio che impone il primario interesse della tutela del patrimonio dell'amministrato.Inoltre la doglianza dei familiari “èinammissibile perché privo di autosufficienza e concretezza il motivo diricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in cui nonsiano specificamente indicati i fatti controversi in relazione ai quali lamotivazione si assume carente, né siano indicati i profili di rilevanza di talifatti”.

Data: 14/06/2013 10:30:00
Autore: Licia Albertazzi