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Cassazione: diminuzione del carico di lavoro e giusta causa di licenziamento



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione lavoro, sentenza n. 14319 del 6 giugno 2013.In tema di legittimità della giusta causa addotta dall'impresa nel licenziareun proprio dipendente il giudice deve valutare le motivazioni caso per caso,valutando nel concreto il reale assetto aziendale nonché il ruolo che ildipendente ha all'interno dell'azienda. Nel caso in oggetto il lavoratorelicenziato ha promosso ricorso avverso la sentenza del giudice d'appello che haritenuto legittimo il licenziamento, statuizione intervenuta in riforma ad unaprima sentenza di merito che aveva invece visto prevalere le ragioni delprivato. Il licenziamento sarebbe infatti derivato da una notevole riduzione dell'attività amministrativa di registrazione edi caricamento delle dichiarazioni e delle ricezioni dal pubblico a cui eraaddetto il dipendente, con conseguente nettadiminuzione dei ricavi.

A ciò si è sommata la circostanzache al dipendente sarebbe stata proposta una trasformazione dell'orario dilavoro da full a part time, ma questa soluzione sarebbe stata rifiutata. Insecondo grado la società avrebbe dunque dimostrato come, in tali circostanze,il licenziamento del lavoratore sarebbe stato inevitabile. La Cassazione ribadisce come essa non possa entrarenel merito della decisione assunta dal giudice d'appello, essendo la soluzioneadottata ragionevole e la motivazione logica e priva di vizi di sorta. LaSuprema Corte si è limitata ad accertare che “il licenziamento della ricorrente, lungi dall'essere stato arbitrariamenteadottato, era causalmente collegato ad un'effettiva sopravvenuta riduzionedell'attività aziendale nel settore amministrativo”.

Circa l'eventuale integrazione daparte del datore di licenziamento ritorsivola Cassazione esclude l'integrarsi di tale fattispecie; infatti “in tema di provvedimento del datore dilavoro a carattere ritorsivo, l'onere della prova su tale natura dell'attograva sul lavoratore, potendo esso essere assolto con la dimostrazione dielementi specifici, tali da far ritenere con sufficiente certezza l'intento dirappresaglia”. Gli elementi che il lavoratore deve produrre in corso digiudizio non possono limitarsi a mere considerazioni astratte ma devedimostrare “la sussistenza di un rapportodi causalità tra le circostanze pretermesse e l'asserito intento dirappresaglia”. Requisito che il lavoratore non ha saputo integrare.

Data: 15/06/2013 10:00:00
Autore: Licia Albertazzi