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Cassazione: avviso di accertamento tributario e motivazione degli atti per relationem



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione quinta, sentenza n. 14189 del 5giugno 2013.La legge 212/2000 all'art. 7 (statuto dei diritti del contribuente)prescrive l'obbligo di motivazione degliatti dell'amministrazione finanziaria. Nel caso di specie, un privatopropone ricorso avverso sentenza di merito contemplante la legittimitàdell'avviso di accertamento notificato al ricorrente, relativo ai versamentiIVA per l'anno 2000, lamentando carenza di motivazione dell'atto stesso.

Il privato ricorre in Cassazione denunciando difetto ed illogicità di motivazione della sentenza impugnata,nonché violazione di legge. Pronunciandosi sul punto ricorda la Suprema Cortecome “l'obbligo di motivazione degli attitributari può essere adempiuto anche perrelationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fattorisultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi sianoallegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenutoessenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto,contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie esufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato”.L'importante è che dall'avviso di accertamento sia possibile, per ilcontribuente e per il giudice in caso di controversia, “individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei qualirisiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazionedel provvedimento”. Di fatto tale allegazione è venuta a mancare, anche seil contribuente è venuto comunque in possesso di elementi utili a predisporrela propria difesa; la sentenza viene dunque cassata con rinvio.

Data: 16/06/2013 10:00:00
Autore: Licia Albertazzi