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Cassazione: legittimo il licenziamento se il dipendente perde i requisiti di legge



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione lavoro, sentenza n. 13239 del 28 Maggio 2013.Tra le giuste cause di licenziamento ex art. 2119 cod. civ. si annoveraanche la perdita del titolonecessario allo svolgimento di una determinata mansione. E' ciò che ha statuitola Suprema Corte nella sentenza in oggetto, confermando la legittimità delrecesso del datore di lavoro nei confronti della dipendente, unamassokinesiterapista che, a seguito dell'introduzione della riforma delleprofessioni sanitarie, non risulta più dotata dei requisiti di legge. Lasopravvenuta mancanza dell'attestato di frequenza del corso triennale richiestodalle nuove norme costituisce inoltre inadempimentoparziale ai sensi dell'art. 1464 cod. civ., integrando altresì giustomotivo di recesso contrattuale per il datore, parte non interessata a ricevereun adempimento solo parziale.

Al fine di stabilire lapossibilità di recesso ex art. 1464 cod. civ. occorre “stabilire di volta in volta se vi sono elementi in grado di rendereoggettivamente prevedibile la cessazione dell'impossibilità ed il tempooccorrente” per ricollocare la risorsa priva dei rispettivi requisiti; “potendo, in tale contesto, le ragioniorganizzative dell'impresa giustificare l'interesse alla risoluzione delrapporto di lavoro anche in caso di assenza prevedibilmente di breve durata,come, al contrario, escluderne l'interesse in caso di assenza prevedibilmenteprolungata, ma pur sempre entro i confini della ragionevolezza”. Le ragioni organizzative aziendali sonodunque interesse essenziale meritevole di tutela e, se adeguatamente motivate,prevalgono sull'interesse del lavoratore “irregolare” al mantenimento dell'impiego.

Inoltre, non essendo stata laricorrente in grado di provare di detenere i requisiti per poter espletarealtre funzioni all'interno dell'azienda, la Cassazione avalla così la decisionedel giudice di merito, respingendo il ricorso e confermando il licenziamento.

Data: 17/06/2013 10:40:00
Autore: Licia Albertazzi