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Cassazione: il susseguirsi di più episodi di modesto significato integrano giusta causa di licenziamento



di Licia Albertazzi - Corte diCassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 10959 del 9 Maggio 2013.L'art. 2119 cod. civ. (recesso per giusta causa) stabilisce la facoltà per le parti –lavoratore e datore di lavoro – di recederedal contratto sottoscritto qualora si verifichi una causa che determini l'impossibilitàdi continuare il rapporto di lavoro. Tali presupposti vanno valutati dalgiudice caso per caso, rilevandonela gravità proprio nel concreto. Nel caso di specie ricorre il lavoratoreavverso il licenziamento inflitto dalla società presso cui prestava serviziopoiché, a suo dire, il suo comportamento non avrebbe integrato giusta causa direcesso unilaterale, risultando quindi la sanzione sproporzionata rispetto alcomportamento di fatto tenuto.

Interviene sul punto la Suprema Corte ricordandocome, proprio perché ogni situazione è da valutarsi nel contesto concreto incui si verifica, anche se un singolo episodio può apparire privo di significatoai fini di cui all'articolo sopra citato, il susseguirsi di episodisimili, se esaminati congiuntamente, possono giustificare la correttezza d'applicazionedella sanzione disciplinare. Cassata con rinvio quindi la decisione adottata dallaCorte d'Appello poiché “la Corte infattinell'esprimere un giudizio di sproporzione della sanzione irrogata rispettoalla condotta contestata ed accertata, ha, per un verso, del tutto omesso divalutare alcune circostanze di fatto, emerse nel corso dell'istruttoria e, peraltro verso, mancato di verificare se le stesse, poste in relazione con lealtre condotte accertate, fossero, ove complessivamente valutate, rivelatricidi un comportamento del dipendente che violava i doveri di correttezza e buonafede nell'esecuzione del rapporto, così giustificandone la risoluzione”.

Data: 13/05/2013 09:40:00
Autore: Licia Albertazzi