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Cassazione: requisito dell'iscrizione nelle liste di collocamento e benefici fiscali ex l. 449/1997



di Licia Albertazzi - Corte diCassazione Civile, sezione quinta tributaria, sentenza n. 10774 dell'8 Maggio2013.La legge 449/1997 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ha introdottonel nostro ordinamento benefici fiscaliper le aziende che trasformino il contratto del personale interno all'aziendain tempo indeterminato. Nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate promuovericorso avverso un'azienda che ha usufruito di detti benefici fiscaliconvertendo il contratto di alcuni suoi dipendenti i quali, tuttavia, nonsarebbero stati previamente iscrittialle liste di collocamento, così come dispone la legge sopra citata.

La Suprema Corte tuttavia sottolinea come il regimedelle agevolazioni per investimenti in nuova occupazione sia stato nel tempomodificato dall'emanazione di circolari e decreti del Ministero delle Finanzeche hanno esteso l'applicabilità di tale normativa ad ipotesi che esulasserodalle due specifiche previste nella legge: incremento del numero di dipendentia tempo pieno e indeterminato; che siano iscritti a liste di collocamento omobilità oppure usufruiscano della cassa integrazione guadagni. Così “il requisito della novità del rapporto dilavoro non deve essere inteso in senso assoluto, avendo comunque l'art. 4 l.449/1997 conferito rilievo strategico al valoreincrementativo dell'occupazione. “Neconsegue la illegittimità della revoca del credito d'imposta fondata (…) sull'omessorinvenimento della previa iscrizione alle liste di collocamento dei dipendentipoi trasformati in assunti a tempo indeterminato, trattandosi di requisito nonnecessario ed incompatibile con la preesistenza in capo agli stessi di altrorapporto di lavoro a tempo determinato, benché sorto prima dell'entrata invigore della l. 449/1997”.

Data: 18/05/2013 09:45:00
Autore: Licia Albertazzi