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Cassazione: la domanda di assegno alimentare non costituisce un nova nel processo d'appello



di Licia Albertazzi - Corte diCassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 10718 dell'8 Maggio 2013.L'art. 345 codice di procedura civile stabilisce il divieto dei nova in appello, l'impossibilità cioè di proporre domande edeccezioni nuove in questa determinata fase procedimentale. Nel caso di specie l'interessatoha proposto ricorso in Cassazione a seguito di dichiarazione di inammissibilitàdella propria richiesta di assegno di natura alimentare, poiché ritenuta dalgiudice innovativa rispetto alle domande proposte in primo grado. Proprio inquesta sede, infatti, il ricorrente aveva richiesto che il giudice imputassealla controparte ex coniuge l'assegno di mantenimento, avendo addebitato laseparazione a suo carico.

La Suprema Corte interviene sul punto chiarendo che, nel casospecifico, la domanda di corresponsione di alimenti non sarebbe questione a sé stantema si inserirebbe nella più ampia domanda di assegno di mantenimento; in altreparole, la richiesta di alimenti si configurerebbe quale un minus rispetto al genere assegno dimantenimento. “Si tratta pertanto di unadomanda ammissibile, ancorchè formulata, in conseguenza della dichiarazione diaddebito per la prima volta in appello che no può essere qualificata come nuovaai sensi dell'art. 345 c.p.c. , considerata anche la natura degli interessi adessa sottostanti”.

Data: 14/05/2013 10:00:00
Autore: Licia Albertazzi