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Cassazione: requisiti del procedimento monitorio e determinatezza dei rapporti di credito di natura professionale

Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 7786 del 27 Marzo 2013


di Licia Albertazzi - L'art. 633 c.p.c.elenca gli elementi essenziali ed i casi in cui è possibilericorrere al procedimento monitorio. Fondamentale, ai finidell'accoglimento del ricorso per ingiunzione di pagamento, è ladeterminatezza del bene oggetto di procedimento, ossia la liquidità del credito vantato. Nel caso di specie la SupremaCorte si è pronunciata in merito all'impugnazione, promossa da unavvocato, della sentenza di primo grado che dichiara la nullità deldecreto ingiuntivo ottenuto dal legale. Il giudice di merito avrebbeadottato tale decisione sulla base della mancata allegazione in sededi ricorso per decreto ingiuntivo di ogni singolo rapporto di creditooggetto della controversia ma essendo stata prodotta, in loro vece,un'unica parcella vistata dal Consiglio dell'Ordine.

La Corte cassa lasentenza impugnata spiegando come la sommarietà siacaratteristica dominante del procedimento per decreto ingiuntivo e dicome sia dunque lecito che il legale creditore, nel promuovere azionefinalizzata al recupero del proprio credito professionale (art. 633co2 c.p.c.) alleghi solamente una propria parcella omologatadall'Ordine degli Avvocati di appartenenza invece che il dettagliodei rapporti professionali per i quali lo stesso ricorre. Si trattainfatti di rapporti tra loro omogenei ed idonei ad integrare irequisiti di cui all'articolo sopra citato, non necessitando quindi,ai fini della determinatezza, la narrazione specifica dei singolirapporti di credito sorti nelle medesime circostanze.

La Suprema Corteconclude come in questo caso non risulterebbe nullo il provvedimentomonitorio ma, eventualmente, dovrà essere dimostrata in corso dicausa da parte dell'avvocato attore la fondatezza della propria domanda.

Data: 18/04/2013 10:00:00
Autore: Licia Albertazzi