Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione: attività di parcheggiatore abusivo non è reato



Non è reato fare il parcheggiatore abusivo. Almeno non sempre. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che ha annullato un'ammenda di 100 euro comminata ad un immigrato da parte del Tribunale di Salerno. “Il fatto non è previsto dalla legge come reato”, hanno dichiarato gli ermellini.

Nel caso di specie l'uomo era stato condannato in base all'articolo 650 del codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità). Per motivi di ordine pubblico, infatti, il questore di Salerno gli aveva intimato di interrompere la sua attività di parcheggiatore abusivo nei pressi di un ospedale.

Secondo la Suprema Corte, l'errore sarebbe stato proprio del questore, che si sarebbe avvalso dell'ordinanza per chiedere il rispetto di una norma già in vigore nell'articolo 7, comma 15-bis, del Codice della Strada. Per i giudici di piazza Cavour si tratta della "paradossale situazione di un'autorità di polizia che ordina il rispetto di una norma amministrativa la quale ha in se la sua forza cogente indipendentemente dall'ordine del questore”.

Non è il primo caso in cui la Cassazione si pone dalla parte dei parcheggiatori abusivi: già nel 2010 in una sentenza analoga aveva escluso il reato per chi svolge questo tipo di attività. La condanna è contemplata soltanto nel caso in cui il parcheggiatore pretenda un pagamento per la prestazione minacciando di danneggiare l'automobile in caso contrario: in questo caso si tratta di estorsione, come affermato nella sentenza 21942 del 2012. Data: 10/04/2013 08:30:00
Autore: Andrea Proietti