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Errata diagnosi per colpa lieve: Cassazione, il medico è salvo dal penale ma deve risarcire i danni al paziente



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 4030 del 19 Febbraio 2013
Le novità normative introdotte di recente dal decreto Balduzzi (decreto legge 158/2012 convertito in legge 189/2012) hanno sensibilmente riformato l'intero campo della responsabilità medica sia dal punto di vista civile che penale. Si deve a questo intervento legislativo l'introduzione nel nostro ordinamento dell'istituto della colpa lieve: se, in caso di errore medico, il sanitario dimostra di essersi comportato conformemente alle c.d. guidelines (accorgimenti e metodologie scientifiche statisticamente rilevanti sul piano internazionale) allora egli andrà esente da responsabilità penale. Questa circostanza va verificata dal giudice caso per caso. E anche nel caso in cui venisse integrata la scriminante della colpa lieve, il professionista responsabile sarà comunque tenuto a rispondere civilmente del suo operato risarcendo il danno provocato al proprio paziente.

Nel caso in oggetto il medico ha erroneamente diagnosticato un cancro ad un individuo affidato alle sue cure.

Data: 04/03/2013 10:30:00
Autore: Licia Albertazzi