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Locazioni: Cassazione, inefficace la clausola che aggira l'obbligo di versamento dell'indennità di avviamento



di Licia Albertazzi  - Cassazione Civile,sezione terza, sentenza n. 659 del 5 Febbraio 2013

La legge 392/1978 (c.d.legge sull'equo canone) regola i rapporti tra locatore e locatariosia nel caso di conduzioni ad uso abitativo che commerciale. Nel casoin cui i locali concessi in locazione siano destinati ad un'attivitàcommerciale che preveda il contatto con il pubblico (non solosecondo la legge ma in base alla comune esperienza) in caso direcesso o di mancato rinnovo alla scadenza contrattuale da parte dellocatore, al locatario è dovuta per legge (art. 34 della normativasopra citata) una indennità di avviamento, cioè una somma didenaro che rappresenta il compenso per la creazione di tutta quellaricchezza “immateriale” (clientela, nome, reputazione) chel'attività fino a quel momento aveva creato.

Al fine di tutelare illocatario da possibili misure volte ad impedire il versamento diquesta indennità l'ordinamento ha posto determinati limiti allalibertà di stipula contrattuale. Nel caso di specie le parti hannosottoscritto un contratto di locazione dotato di alcune clausoleparticolari: l'esclusione d'uso dell'immobile commerciale perattività che implichino il contatto con il pubblico (come, adesempio, un'officina meccanica o un albergo) e la contemporaneaautorizzazione all'utilizzo dello stesso per altri scopi propri didetta tipologia contrattuale. Applicando l'art. 34 della leggesull'equo canone in combinazione con l'art. 1367 del codice civile laSuprema Corte ha ritenuto inefficaci proprio queste dueclausole contrattuali ritenendo che le parti le abbiano sottoscritteproprio per raggirare l'obbligo di legge a carico del locatore alversamento dell'indennità di avviamento.

Data: 22/02/2013 10:30:00
Autore: Licia Albertazzi