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Cassazione: legittima la successione nella locazione per il convivente more uxorio



Corte diCassazione Civile, sezione terza, del 13 Febbraio 2013 n. 3548
Laconvivenza more uxorio non è fattispecie espressamente prevista nelnostro ordinamento. La legge non contempla norme particolari cheregolino la convivenza tra individui al di fuori del matrimonio.Tuttavia la giurisprudenza nel tempo è intervenuta a più ripreseper colmare questa distanza creatasi tra ordinamento e abitudinisociali. A partire dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 404del 1988 l'atteggiamento delle istituzioni nei confronti delle coppiedi fatto è notevolmente cambiata. E tale orientamento è statoribadito dalla recentissima sentenza della Suprema Corte che, anchein assenza di figli, ha affermato il pieno diritto del conviventemore uxorio al subentro nel contratto di locazione stipulato tra ilcompagno defunto e un ente pubblico.

Aquesta soluzione la Cassazione Civile è approdata interpretandoestensivamente la sentenza della Corte Costituzionale sopracitata, la quale a suo tempo ha sancito l'illegittimitàcostituzionale dell'articolo 6 della legge 392/1978 (c.d. “equocanone”) sanzionando la mancata previsione legislativa di paritrattamento tra unioni matrimoniali e coppie di fatto. La SupremaCorte infatti, oltre a confermare la presenza di valido titolo per ilconvivente di fatto a occupare l'abitazione locata, ne ha ampliato laportata confermando il diritto del sopravvissuto a succedere non soloalla compagna defunta, ma alla compagna defunta che a sua volta erasucceduta a suo padre.

Conquesta importante pronuncia la Cassazione sottolinea come la coppiadi fatto necessiti delle medesime tutele previste per l'istituto delmatrimonio, facendo prevalere la primaria esigenza al “godimentoabitativo”, a prescindere dalla presenza o meno di figli, e vieneincontro alle esigenze di giustizia in una società moderna incontinua evoluzione.

Data: 15/02/2013 10:30:00
Autore: Licia Albertazzi