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Cassazione: limiti di competenza funzionale del giudice di pace nel processo di opposizione a decreto ingiuntivo



Sentenza CassazioneCivile, sezione sesta, n. 14709 del 29 Agosto 2012. Nel caso di specie laCassazione si è pronunciata in merito alla competenza funzionale pervalore del giudice di pace ed all'eventuale separazione di quellacausa il cui petitum ecceda il valore stabilito dalla legge per lacompetenza appunto di quest'organo giudiziario.
In particolare ungiudice di pace, il quale - in qualità di organismo funzionalmentecompetente - sia chiamato a pronunciarsi in merito alla richiesta diaccertamento del controcredito in ambito di procedimento diopposizione a decreto ingiuntivo (da lui stesso emesso; la competenzaal giudice di pace del relativo giudizio di impugnazione, formaparticolare di procedimento il quale contempla nelle vesti di attoreproprio il debitore, è normativamente sancita dall'articolo 645codice di procedura civile) deve previamente valutare l'ammontarecomplessivo della richiesta avanzata dalla parte.

Essendo la suacompetenza inderogabile, nel caso in cui, come in quello in esame, ilvalore del controcredito vantato superi il limite fissato dallalegge, unita alla domanda di condanna al residuo a seguito dicompensazione, egli è tenuto a separare le due cause perrimettere quella che va oltre la propria competenza al giudicesuperiore.
In attesa della pronuncia dell'organo competente circal'accertamento del controcredito il giudice di pace potrà osospendere il giudizio principale e/o pronunciarsi in meritoall'eventuale porzione di credito ritenuta non controversa. Se ilgiudice di pace dovesse erroneamente rimettere alla giurisdizionesuperiore l'intera controversia, il giudice adito potrà sollevareconflitto di competenza ex articolo 45 codice di procedura civile.
Data: 31/01/2013 11:00:00
Autore: Licia Albertazzi