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Cassazione 945/2013: i poteri dell'assemblea condominiale. Ecco il testo della sentenza



Con 945/2013 La Corte di Cassazione ha chiarito che "costituisce innovazione ex art. 1120 Cc, non qualsiasi modificazionedella cosa comune, ma solamente quella che alteri l'entità materialedel bene operandone la trasformazione, ovvero determini latrasformazione della sua destinazione, nel senso che detto benepresenti, a seguito delle opere eseguite una diversa consistenzamateriale ovvero sia utilizzato per fini diversi da quelli precedentil'esecuzione della opere".

Al contrario se "la modificazione della cosacomune non assuma tale rilievo, ma risponda allo scopo di un uso delbene più intenso e proficuo, si versa nell'ambito dell'art. 1102 codice civile,che pur dettato in materia di comunione in generale, è applicabile inmateria di condominio degli edifici per il richiamo contenutonell'art. 1139 Cc.".

Insomma, "perché possa attuarsi l'innovazione ènecessaria l'esecuzione di opere che, incidendo sull'essenza dellacosa comune, ne alterino l'originaria funzione e destinazione".

Tutto ha avuto inizio quando due condomini residenti in uno stabile di Collegno, rifiutarono la decisione presa nell'assemblea condominiale, tenutasi il 27 maggio 1994, con la quale si autorizzava il passaggio delle tubature del gas nella facciata del condominio in cui abitavano; durante l'assemblea era inoltre stata proposta la trasformazione delle vecchie pattumiere in alloggi per i contatori dell'acqua. Il Condominio però sosteneva che le pattumiere erano ormai datate e non svolgevano più la loro funzione originaria; inoltre sosteneva che la trasformazione apportata non consisteva in una vera e propria innovazione e che quindi era leggitima.

Il 16 Gennaio 2013 la  Corte di Cassazione ha chiarito quali sono i poteri decisionali dell'assemblea dei condomini sull'uso della cosa comune con funzioni diverse da quelle originarie, come è accaduto nel caso di specie.

L'assemblea condominiale ha il potere di disciplinare l'utilizzo dei beni e dei servizi comuni, e di deciderne l'eventuale dismissione o trasferimento per renderli più funzionali e accessibili; può sopprimere, modificare o sostituire qualsiasi bene o servizio che riguardi il condominio; ma, sarebbe sufficiente la volontà contraria di un solo condomino per impedire qualsiasi decisione.

La Corte ha sottolineato che nella fattispecie sarà sufficiente la sola maggioranza qualificata, non essendo necessaria l'unanimità, a patto che la decisione non vada a ledere i diritti dei singoli condomini.

Per saperne di più è possibile consultare qui sotto il testo della sentenza. Data: 26/01/2013 09:00:00
Autore: N.R.