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Cassazione: non è autonomamente impugnabile con l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione il provvedimento con il quale l'amministrazione finanziaria iscriva ipoteca



di Licia Albertazzi - Sentenza Corte di Cassazione, sezione sesta, n. 23891 del 21 Dicembre 2012
Opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi sono due istituti contemplati nel nostro ordinamento, entrambi attinenti il processo d'esecuzione ma in loro intrinsecamente distinti. Se il primo è lo strumento a disposizione del debitore per contestare alla radice il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, minando alla base la legittimità del procedere stesso, il secondo mira al contrario ad inficiare l'operatività dei singoli atti del processo, contestandone la validità. Il primo istituto trova fondamento all'articolo 615 del codice di procedura civile, mentre il secondo è enunciato all'articolo 617 . 
La Corte di Cassazione, in tema di procedimento avviato in opposizione a sanzione amministrativa (materia che di recente ha subito importanti modificazioni a seguito dell'introduzione della nuova disciplina di cui al decreto legislativo 150/2011 – sulla semplificazione dei riti - la quale ha ricondotto il procedimento in oggetto al rito del lavoro) ha ricordato come non sia autonomamente impugnabile da parte del privato il provvedimento di iscrizione di ipoteca su immobile di proprietà dell'ingiunto promosso da parte della pubblica amministrazione, in quanto non trattasi di vera e propria ordinanza ingiunzione. In questo caso il privato opponente può scegliere di agire in due modi: nel caso in cui opti per contestare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria per intervenuta caducazione del titolo esecutivo, egli proporrà opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615 del codice di procedura civile

Al contrario, se volesse eccepire l'irritualità della notifica degli atti generanti l'avvio del processo di esecuzione, l'interessato dovrà proporre opposizione agli atti esecutivi attivando la tutela giurisdizionale di cui all'articolo 617 del codice di procedura civile.
Data: 25/01/2013 09:40:00
Autore: Licia Albertazzi