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Cassazione: l'addebito della separazione in caso di tradimento. La ripartizione dell'onere della prova



Sentenza Corte di Cassazione Civile,sezione prima, n. 23426 del 19 Dicembre 2012 - La sentenza in oggettoprende in esame l'istituto della separazione personale dei coniugi,ed in particolare fa riferimento al caso in cui uno dei due richiedal'addebito della separazione a carico dell'altro per ragioni legate alla violazione dei doveri di fedeltà coniugale.
L'addebito dellaseparazione trova fondamento nell'articolo 151 codice civile, ilquale prevede che essa debba essere espressamente richiesta, restandopur sempre onere del giudice valutare le circostanze di fatto chehanno spinto uno dei due coniugi a presentare relativa istanza.

Perchè la richiesta di addebito sia accolta occorre che icomportamenti adottati da uno dei due coniugi si siano verificati inepoca antecedente la pronuncia di separazione (o, in ogni caso,adottati in pendenza di regolare rapporto coniugale) e che gli stessidebbano essere la causa diretta che ha portato alla rottura delrapporto familiare.
La pronuncia di addebito ha numerosi risvoltipratici: ad esempio, la perdita del diritto a ricevere un assegno di mantenimento se l'avente diritto è proprio il coniuge responsabile. La Cassazione inquesta pronuncia chiarisce che l'onere di provare il rapporto diretto(nesso causale) tra il comportamento adottato dal coniuge (nel casodi specie, l'infedeltà coniugale) ed il generarsi dello stato di“intollerabilità” della prosecuzione della convivenza gravasulla parte che richiede l'addebito stesso; è invece a carico delconiuge resistente la prova delle eccezioni processuali, ad esempiodella non anteriorità del comportamento adottato rispetto alverificarsi dell'effettiva crisi coniugale, a nulla rilevando ipsoiure ai fini dell'addebito il fatto dell'abbandono del tettoconiugale e le relazioni extraconiugali intervenute in epocasuccessiva.
Data: 22/01/2013 10:00:00
Autore: Licia Albertazzi