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TAR Lazio - Sì al trasferimento dell'agente di polizia PENITENZIARIA se deve assistere un familiare



Appuntamento n. 22 con le questioni di diritto amministrativo presi per mano, nei misteri dei Tar, dal nostro ...Virgilio, al secolo Prof. Avv. Ciro Centore che stavolta si occupa di trasferimento di sede dell'agente penitenziario per motivi di assistenza al familiare bisognoso; buona lettura e buon 2013!

TAR / LEGITTIMO E DOVEROSO IL TRASFERIMENTO PER ASSISTENZA FAMILIARE PRO AGENTI DI POLIZIA PENITENZIARIA.

Con una recente sentenza (TAR Lazio, sub.n.110239/2012 - Pres. Orciuolo, Rel. Bignani, Cons. a latere Tricarico) si è detto con chiarezza che l'art. 33, comma 5, della legge 104/1992 che consentiva un trasferimento, per gli agenti di Polizia Penitenziaria o comunque per altri operatori delle Forze dell'ordine o Armate, è stato superato dall'attuale art. 24, comma 1, lett. b) della legge 183/2010.
Il perchè di questa precisazione, raccolta anche dal Consiglio di Stato, proprio nel corrente anno 2012. Si precisa che il trasferimento di un agente, da una sede di servizio ad altra, al fine di poter assistere un familiare inabile e abbisognevole di continua assistenza, la più varia, non poteva intervenire laddove mancasse il requisito della “esclusività e continuità” già all'epoca della assegnazione della sede di servizio. Con la nuova disposizione legislativa si è eliminata questa prescrizione, precisandosi che “la continuità ed esclusività assistenziale” non era più e non è più elemento costitutivo della fattispecie prevista dalla vecchia normativa e si è particolarmente precisato che anche la circolare intervenuta a suo tempo e prima della pubblicazione della nuova legge (circolare DAP n.0213520 del 16/5/2003) era ed è superata e, come tale, inapplicabile. Questo doppio requisito oramai è stato abrogato e conseguentemente il trasferimento può essere accordato, proprio perchè si correla ad altre condizioni.
Il Consiglio di Stato, al quale si rifà il TAR, sottolinea, difatti, che “attualmente”, proprio alla luce delle modifiche normative intervenute può affermarsi sul piano generale che, per usufruire del diritto al trasferimento nella sede più vicina alla residenza del familiare da assistere, il dipendente deve dare prova, con dati ed elementi oggettivi, della necessità di poter prestare assistenza al familiare disabile e che nessun altro familiare sia in grado o possa assicurare tale assistenza, fatte salve le irrinunciabili esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione.Autore: Prof. Avv. Ciro Centore. Data: 29/12/2012 10:40:00
Autore: Avv. Paolo M. Storani