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Il nuovo regime facoltativo dell'Iva per cassa: il testo del Decreto 11 ottobre 2012



Nella G.U. del 5 dicembre 2012 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2012 che disciplina il nuovo regime facoltativo della liquidazione IVA per cassa (ai sensidell'art. 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), al quale possono aderire soltanto coloro che, operando nell'esercizio di impresa, arti o professioni, non superano un volume d'affari di 2 milioni di euro l'anno, operazioni esenti o non imponibili incluse.

La sostanza della nuova normativa è che il soggetto che emette fattura versa l'Iva solo al momento dell'incasso effettivo, mentre chi la riceve la deduce solo al momento del pagamento al fornitore

L'opzione Iva per cassa va indicata sulla fattura, e il contribuente rimane vincolato ad essa almeno per tre anni, con possibile esclusione solo in caso di superamento della soglia di 2 milioni di euro.

Non cambia nulla, invece, per chi acquista beni o servizi da coloro che adottano il regime Iva per cassa: possono detrarre l'Iva sugli stessi nel momento stesso in cui vengono ricevuti anche se i corrispettivi non sono ancora stati forniti, o diversamente nel caso anche loro adottino il nuovo sistema Iva per cassa.

L'obiettivo del nuovo regime Iva per cassa è chiaramente quello di evitare alle imprese anticipi di Iva per pagamenti non ancora ricevuti.

Qui di seguito il testo del provvedimento.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 11 ottobre 2012

Liquidazione dell'IVA secondo la contabilita' di cassa ai sensidell'art. 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valoreaggiunto;
Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, conmodificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, al capoII del titolo II, disciplina temporanea delle operazioniintracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto;
Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
Visto, in particolare, l'art. 167-bis della citata direttiva2006/112/CE, introdotto dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del13 luglio 2010, che consente, a partire dal 1° gennaio 2013, ildifferimento della nascita del diritto alla detrazione per i soggettipassivi per i quali l'IVA diviene esigibile al momento dell'incassodel prezzo;
Vista la dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione,iscritta in sede di approvazione della citata direttiva 2010/45/UE,che consente agli Stati membri, nel caso in cui il cedente di beni oil prestatore di servizi sia soggetto all'IVA sulla base del criteriodi cassa, di derogare al principio generale di cui all'art. 167 delladirettiva 2006/112/CE in materia di maturazione del diritto alladetrazione;
Visto l'art. 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, chereca disposizioni in materia di liquidazione dell'imposta sul valoreaggiunto secondo la contabilita' di cassa;
Visti, in particolare, i commi 4 e 5 del citato art. 32-bis deldecreto-legge n. 83 del 2012, che rinviano ad un decreto del Ministrodell'economia e delle finanze la fissazione delle disposizioniattuative e la data di entrata in vigore dello stesso articolo;
Decreta:


Art. 1 Presupposti per l'applicazione della liquidazione IVA per cassa

1. I soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o,in caso di inizio di attivita', prevedono di realizzare un volumed'affari non superiore a due milioni di euro, possono optare per laliquidazione dell'IVA secondo la contabilita' di cassa, di seguitodenominata «IVA per cassa», come disciplinata dall'art. 32-bis deldecreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e dalle disposizioni contenute nelpresente decreto.
2. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1,l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alleprestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari ocommittenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte oprofessione, diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativicorrispettivi. L'imposta diviene, comunque, esigibile decorso un annodal momento di effettuazione dell'operazione, salvo che ilcessionario o committente, prima del decorso di detto termine, siastato assoggettato a procedure concorsuali.
3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, ildiritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativaagli acquisti effettuati sorge al momento del pagamento dei relativicorrispettivi.
4. Per i cessionari o committenti delle operazioni di cui al comma2, che non abbiano esercitato l'opzione di cui al comma 1, il dirittoalla detrazione sorge in ogni caso al momento di effettuazionedell'operazione.

Art. 2 Operazioni attive escluse dalla liquidazione dell'IVA secondo la contabilita' di cassa

1. Sono escluse dalla disciplina contenuta nel presente decreto:
a) le operazioni effettuate nell'ambito di regimi speciali dideterminazione dell'imposta sul valore aggiunto;
b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate neiconfronti di soggetti che non agiscono nell'esercizio d'imprese, artio professioni;
c) le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti cheassolvono l'imposta mediante il meccanismo dell'inversione contabile;
d) le operazioni di cui all'art. 6, quinto comma, secondoperiodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 633.

Art. 3 Operazioni passive escluse dal differimento del diritto alla detrazione

1. Sono escluse dal differimento del diritto alla detrazione:
a) gli acquisti di beni o servizi soggetti all'imposta sul valoreaggiunto con il metodo dell'inversione contabile;
b) gli acquisti intracomunitari di beni;
c) le importazioni di beni;
d) le estrazioni di beni dai depositi IVA.

Art. 4 Adempimenti relativi alle operazioni attive del cedente o prestatore

1. Per le operazioni di cui all'art. 1 il cedente o prestatoreadempie gli obblighi di cui al titolo secondo del decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Le operazioni di cui all'art. 1 concorrono a formare il relativovolume d'affari del cedente o prestatore e partecipano alladeterminazione della percentuale di detrazione di cui all'art. 19-bisdel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,con riferimento all'anno in cui le operazioni sono effettuate.
3. Le operazioni di cui all'art. 1 sono computate nellaliquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso delquale e' incassato il corrispettivo, ovvero scade il termine di unanno dal momento di effettuazione dell'operazione.
4. Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale delcorrispettivo, l'imposta diventa esigibile ed e' computata nellaliquidazione periodica nella proporzione esistente fra la sommaincassata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.
5. Le fatture emesse in sede di applicazione delle disposizioni dicui al presente decreto recano l'annotazione che si tratta dioperazione con «IVA per cassa», con l'indicazione dell'art. 32-bisdel decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

Art. 5 Adempimenti relativi alle operazioni passive del cedente o prestatore

1. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beniacquistati o servizi ricevuti e' esercitato, ai sensi degli articoli19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633, a partire dal momento in cui i relativi corrispettivisono pagati, o comunque decorso un anno dal momento in cui l'impostadiviene esigibile secondo le regole ordinarie ed alle condizioniesistenti in tale momento.
2. Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale delcorrispettivo, il diritto alla detrazione dell'imposta sorge in capoal cedente o prestatore nella proporzione esistente fra la sommapagata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.

Art. 6 Esercizio dell'opzione

1. L'opzione di cui all'art. 1 e la revoca della stessa sonoesercitate secondo le modalita' individuate con provvedimento deldirettore dell'Agenzia delle entrate.
2. L'opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno in cuie' esercitata ovvero, in caso di inizio dell'attivita' nel corsodell'anno, dalla data di inizio dell'attivita'. 3. Le operazioni gia' liquidate alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente quello di esercizio dell'opzione sono escluse dalladisciplina dell'IVA per cassa.

Art. 7 Termine dell'opzione

1. Qualora nel corso dell'anno sia superato il limite di duemilioni di euro di volume d'affari, le disposizioni di cui all'art. 1non si applicano alle operazioni attive e passive effettuate apartire dal mese successivo a quello in cui il limite e' statosuperato.
2. Nel caso di cui al comma 1, ovvero in caso di revocadell'opzione, nella liquidazione relativa all'ultimo mese in cui e'stata applicata l'IVA per cassa e' computato a debito l'ammontaredell'imposta, che non risulti ancora versata, relativa alleoperazioni effettuate ed i cui corrispettivi non sono stati ancoraincassati. A partire dalla stessa liquidazione puo' essereesercitato, ai sensi dell'art. 19 e seguenti del decreto delPresidente della Repubblica n. 633 del 1972, il diritto alladetrazione dell'imposta, che non risulti ancora detratta, relativaagli acquisti effettuati ed i cui corrispettivi non sono stati ancorapagati.

Art. 8 Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alleoperazioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2012.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana.
Roma, 11 ottobre 2012
Il Ministro:
Grilli
Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2012 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e dellefinanze registro n. 10, Economia e finanze, foglio n. 334. Data: 12/12/2012 09:10:00
Autore: Andrea Proietti