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Cassazione: inammissibile la ricusazione del GIP sulla base dell'appartenenza a una corrente 'ideologica'

La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 37315/2003) ha stabilito che un imputato non può rifiutare un giudice solo perché iscritto ad una delle correnti "ideologiche" della Magistratura. I Giudici del Palazzaccio hanno precisato che le cause di ricusazione sono specificatamente indicate nel codice di procedura penale e non è "causa di astensione e di ricusazione l'adesione del giudice a una corrente dell'Associazione Nazionale Magistrati, neppure se ricollegata ad aspri conflitti personali, non potendo tali conflitti riferirsi a un rapporto tra una parte privata e una corrente della Magistratura associata come tale e, quindi, a tutti gli aderenti a tale corrente, complessivamente e indiscriminatamente considerati". Con questa decisione la Corte ha respinto il ricorso con il quale un imputato aveva chiesto la ricusazione di un giudice per le indagini preliminari, per il solo fatto della sua appartenenza alla corrente "Magistratura Democratica". Data: 04/11/2003
Autore: Cristina Matricardi