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TAR LOMBARDIA - Revoca di PATENTE - Sorvegliato speciale (di Ciro Centore)



Ottavo appuntamento di diritto amministrativo presi per mano, nei meandri dei misteriosi Tar, dal Prof. Avv. Ciro Centore che in quest'occasione si occupa di patenti e di sorvegliati speciali; buona lettura!

TAR Lombardia / Il Prefetto revoca le patenti a chi risulta un “sorvegliato speciale”. Rigetto pieno del ricorso proposto da un “tizio” cui era stata revocata la patente di guida, ai sensi dell'art. 120 del codice della strada, “tizio” nei cui confronti era intervenuta una misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Si era addotto che lo stesso codice della strada sarebbe stato “incostituzionale” perché avrebbe “limitato ed impedito” la libera circolazione, diritto, questo, riconosciuto, come tantissimi altri diritti, nella Carta Costituzionale. E si era addotto che la impossibilità di poter “guidare”, con la necessaria “patente”, incideva sul diritto “al lavoro” di un cittadino. Se questi doveva raggiungere un ufficio o una fabbrica, con mezzi propri, non avrebbe potuto farlo. Di qui la eccezione di incostituzionalità, eccezione che per il vero già era stata affrontata, con una motivata sentenza, dalla Corte Costituzionale, in altra vicenda e che era stata “respinta e rigettata” perché il posto di lavoro è ben raggiungibile “anche con mezzi pubblici”. Il Tribunale Amministrativo, poi, ha anche precisato che, in tema di revoca di patente, particolarmente per un sorvegliato speciale, non godeva di discrezionalità alcuna, nel senso che non era tenuto ad alcun giustificativo in ordine al se, per il particolare soggetto, fosse doveroso o non il ritiro di patente. Il Tribunale ha chiarito che siamo in presenza, per queste revoche, di un dovere vero e proprio, da parte del Prefetto, sicchè lo stesso è vincolato dal legislatore alla necessaria assunzione nell'interesse pubblico della collettività a procedere ad una revoca di patente, in collegamento alla particolare misura assunta da un soggetto, sorvegliato speciale.

-Prof. Avv. Ciro Centore- Data: 05/10/2012 16:00:00
Autore: Avv. Paolo M. Storani