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Privacy: polizze assicurative e privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali (6/12 ottobre 2003), ha stabilito che l'erede può conoscere i dati del defunto, ma non quelli dei beneficiari di una polizza.L'Autorità, infatti, pur riconoscendo all'erede legittimo il diritto ad accedere a tutte le informazioni personali che riguardano la persona defunta, non ha consentito alla società assicuratrice di comunicare il nome del beneficiario della polizza, evidenziando come il diritto di accesso ai dati di un defunto non riguarda informazioni relative a terzi e che "la messa a disposizione dell'intera documentazione da parte del titolare del trattamento, in copia o in visione, può infatti essere permessa solo qualora sussistano reali, oggettive difficoltà di estrapolazione dei dati richiesti all'interno di documenti, e comunque avendo cura di oscurare i dati personali eventualmente riferiti a terzi".L'Autorità ha emesso il provvedimento dopo aver esaminato il ricorso dell'erede legittimo di una donna che, poco prima di morire, aveva stipulato con una società di assicurazioni una polizza a favore di un terzo le cui generalità non erano note al ricorrente. Data: 17/10/2003
Autore: Cristina Matricardi