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DANNI NON PATRIMONIALI - Naufragio Costa Concordia e vocazione plurioffensiva dell'evento traumatico - Decr. Trib. Varese Dr. Buffone



Madre e padre di due minori, già sottoscrittori di un contratto di viaggio avente ad oggetto un pacchetto turistico, si rivolgono al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Varese affinché li autorizzi a sottoscrivere l'atto di transazione con la Costa Crociere S.p.A. in relazione alla presenza a bordo della nave Costa Concordia in occasione del tragico evento del 13 gennaio 2012, avvenuto nei pressi dell'Isola del Giglio. L'offerta formulata dal vettore navale per tutti i danni subiti dai minori ammonta ad € 11.000,00 per ciascuno. I coniugi reputano la somma congrua. Con provvedimento interlocutorio in forma di decreto di data 18 maggio 2012 il Giudice Tutelare Dott. Giuseppe BUFFONE "reputa che non sussistano sufficienti elementi per autorizzare la transazione. La somma, infatti, va a coprire 'tutti i danni' sofferti dai minori e, quindi, anche quelli non patrimoniali. Vi è, però, - prosegue l'autorevole Magistrato varesino - quanto a questi ultimi, che un evento traumatico, quale quello oggetto di autorizzazione, ha evidente vocazione plurioffensiva, non solo in senso soggettivo (più danneggiati), ma anche in senso oggettivo (più beni giuridici lesi). In altri termini, nel filtro del risarcimento, deve tenersi conto: delle sofferenze soggettive (orbitanti nel concetto di 'danno morale') e dell'eventuale danno biologico (anche meramente psichico). Vi è, allora, che per valutare la idoneità della somma, i genitori devono produrre documentazione da cui si possano trarre (anche in negativo), i postumi dei minori, conseguenti all'incidente, relativi alla salute, inclusa la sofferenza soggettiva". In conclusione, il Giudice Tutelare Dott. Buffone non ha autorizzato la transazione ed ha invitato i genitori degli aventi diritto ad integrare la documentazione agli atti nel termine del 30 settembre 2012. S'impone interrogarsi sulla natura e sulla tipologia di tale corresponsione; potrebbe scorgersi un quid che germoglia dal ceppo schiettamente esistenziale. Sarebbe oltremodo interessante leggere la causale del risarcimento indicata. Data: 13/08/2012 11:00:00
Autore: Avv. Paolo M. Storani