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Cassazione: insidia stradale determinata da altro veicolo. Limiti alla responsabilità dell'ente proprietario. In allegato il testo della sentenza



Con la sentenza n. 10643/2012, la terza civile della Corte di Cassazione, in tema di risarcimento danni da cose in custodia, ha ricordato che la pubblica amministrazione non è responsabile ex art. 2051 c.c. se il danno è prodotto da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione. La decisione arriva a seguito del ricorso di un automobilista che, in una curva di una strada cittadina, slittava con la sua vettura a causa di una macchia d'olio presente sull'asfalto, finendo contro il guard-rail. Nel 2006, il danneggiato agiva giudizialmente per il risarcimento dei danni riportati dal mezzo nei confronti dell'Anas spa. Il giudice di pace di Agrigento e il giudice di appello rigettavano però con sentenza la domanda del danneggiato che ricorreva per Cassazione con un unico motivo (violazione degli artt. 2051 c.c. e 14 del codice della strada). Investita della questione la Suprema Corte ha ricordato che se il danno è stato determinato da cause non intrinseche alla cosa demaniale (come il vizio costruttivo o manutentivo), ma estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, la pubblica amministrazione è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione all'articolo 2051 Cc. Il caso della macchia d'olio sull'asfalto è assolutamente emblematico della seconda situazione riguardante i beni demaniali, nella quale è destinata a presentarsi più spesso l'occasione di qualificare come fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato le sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode. Data: 30/07/2012 11:00:00
Autore: Luisa Foti