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Non rimborsabili al condominio le spese per il godimento delle cose comuni

La Seconda Sezione della Corte di Cassazione (Sent. 11747/2003) ha stabilito che il Condominio che anticipi le spese per evitare il deterioramento delle cose in comune a causa della trascuratezza dei singoli condomini, può chiedere il rimborso delle sole spese sostenute per la conservazione. I Giudici hanno precisato che non è previsto il rimborso relativo alle spese per il godimento della cosa comune, in quanto il condomino che le ha anticipate ha soddisfatto un godimento soggettivo, che è suo personale e non può riguardare gli altri partecipanti. I Magistrati di Piazza Cavour hanno poi evidenziato che le spese per la "conservazione sono quelle necessarie per custodire, mantenere la cosa comune in modo che duri a lungo, che non si sciupi" mentre "le spese per il godimento riguardano l?uso effettuato nell?esercizio del diritto: per ricavare dalla cosa le utilità che la stessa può offrire. La diversità della funzione e del fondamento si riflette sugli oggetti, cui i contributi vanno imputati, perché alla conservazione sono oggettivamente interessati tutti i comproprietari; al godimento invece sono soggettivamente interessati soltanto coloro i quali si trovino, in concreto, ad esercitarlo (oltre lo stesso proprietario, l' usufruttuario, il conduttore etc.)". Data: 03/10/2003
Autore: Cristina Matricardi