Commette reato la guardia medica che rifiuta la visita domiciliare Silvia Pascucci - 27/03/24  |  TFR coniuge divorziato: presupposti, importo ed esclusioni Matteo Santini - 25/03/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione: conversione del contratto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato e indennità omnicomprensiva di cui al "collegato lavoro"



La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6933 dell'8 maggio 2012, ha affermato che “in tema di rapporto di lavoro a termine, l'applicazione retroattiva dell'art. 32, quinto comma, della legge 4 novembre 2010, n. 183 - il quale ha stabilito che, in caso di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al pagamento di una "indennità onnicomprensiva" compresa tra 2, 5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge 15 luglio 1966. n. 604 -, prevista dal successivo settimo comma del medesimo articolo in relazione a tutti i giudizi, compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge, trova limite nel giudicato formatosi sulla domanda risarcitoria a seguito dell'impugnazione del solo capo relativo alla declaratoria di nullità del termine, e non anche della ulteriore statuizione relativa alla condanna al risarcimento del danno, essendo quest'ultima una statuizione avente individualità, specificità ed autonomia proprie rispetto alle determinazioni concernenti la natura del rapporto”.Nel caso di specie, relativo alla non conformità tra la causale della somministrazione e l'utilizzazione effettiva di una lavoratrice, la Suprema Corte ha rigettato la richiesta della società relativa all'applicazione dell'art. 32, quinto comma, della legge 4 novembre 2010, n. 183, dato che il capo della decisione relativo al risarcimento del danno non era stato oggetto d'impugnazione ed era pertanto passato in giudicato e, sottolineando che la Corte territoriale ha ben spiegato la ragione della irregolarità con argomenti chiari e convincenti, ha aggiunto una considerazione di ordine generale: “se un contratto di lavoro viene stipulato utilizzando un tipo contrattuale particolare in assenza dei requisiti specifici richiesti dal legislatore e la legge prevede come conseguenza dell'utilizzazione irregolare del tipo la costituzione di un rapporto di lavoro, senza precisare se a termine o a tempo indeterminato, nel silenzio del legislatore non può che valere la regola per cui quel rapporto di lavoro è a tempo indeterminato.”. Data: 12/05/2012 11:00:00
Autore: L.S.