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Cassazione: l'illegittima sospensione della patente non fa scattare automaticamente il risarcimento danni



Niente risarcimento danni a chi si è visto sospendere illegittimamente la patente. O meglio il risarcimento va riconociuto solo se si domostra di aver subito un danno effettivo.E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione (seconda sezione civile sentenza n. 22508/2011) chiarendo che il danno non è in re ipsa ed è pertanto necessario che l'automobilista dia la dimostrazione di un effettivo pregiudizio.La vicenda è stata portata al vaglio della Suprema Corte dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura di Catanzaro con la richiesta di annullare una sentenza con cui un giudice di pace aveva riconosciuto il risarcimento danni ad un automobilista a cui era stata illegittimamente sospesa la patente di guida per due mesi.La sospensione era stata anche annullata con una sentenza che ne aveva accertato l'illegittimità.Nel ricorso si evidenziata tra le altre cose la mancanza di prova di un danno ingiusto risarcibile dato che agli atti non vi erano prove sulle attività concrete eventualmente impedite dalla sospensione della patente.Nella sentenza si evidenzia che l'illegittimità dell'esercizio della funzione amministrativa pubblica non può bastare a far scattare il risarcimento dovendosi anche stabilire se c'è stato un evento dannoso, se questo evento sia qualificabile come ingiusto, se sia riferibile alla condotta della pubblica amministrazione e fosse ad essa imputabile non solo sulla base del dato oggettivo della illegittimità del provvedimento ma anche sotto il profilo della esistenza di elementi di colpa.Quindi, si legge nella parte motiva, "neppure essendo stati allegati dall' attore e preteso danneggiato - l' elemento soggettivo della P.A. ed iconcreti profili di danno effettivamente patiti, non solola sentenza che ha accolto la sua domanda è erronea perviolazione dei surriferiti principi informatori dellamateria, ma si può pure senz'altro, decidendo la causa nelmerito per la non necessita di ulteriori accertamenti difatto in dipendenza della evidente preclusione di ulteriorideduzioni o asserzioni sul punto (tali applicandosi ancheal procedimento dinanzi al giudice di pace), rigettaredefinitivamente la domanda nel suo complesso per difetto diallegazione e prova al riguardo. E la sussistenza almenodell'elemento oggettivo della fattispecie invocata integra,ad avviso del Collegio, un giusto motivo di compensazionedelle spese dell' intero processo". Data: 06/11/2011 10:30:00
Autore: N.R.