Cassazione: il rifiuto di sostituire un collega assente non può essere qualificato sciopero
"Il rifiuto di effettuare la consegna di una parte della corrispondenza di competenza di un collega assegnatario di altra zona della medesima area territoriale, in violazione dell'obbligo di sostituzione previsto dal
contratto collettivo, non è astensione dal lavoro straordinario, nè astensione per un orario delimitato e predefinito, ma è rifiuto di effettuare una delle prestazioni dovute. (...) L'astensione pertanto non può essere qualificata
sciopero e resta un mero
inadempimento parziale della prestazione dovuta".E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con la
sentenza n. 12978 del 14 giugno 2011, ha rigettato il ricorso di una dipendente di Poste Italiane non condividendo la nozione di
sciopero proposta dalla lavoratrice perchè non può definirsi
sciopero ogni astensione sindacale che comporti una riduzione del servizio.La Suprema Corte ha precisato che "ci si colloca al di fuori del diritto di
sciopero quando il rifiuto di rendere la prestazione per una data unità di tempo non sia integrale ma riguardi solo uno o più tra i compiti che il lavoratore è tenuto a svolgere. E' il caso del cd.
sciopero delle mansioni, comportamento costantemente ritenuto estraneo al concetto di
sciopero e pertanto illegittimo dalla giurisprudenza". In conclusione il rifiuto di esecuzione di una parte delle mansioni, legittimamente richiedibili al lavoratore, non costituisce esercizio legittimo del diritto di
sciopero e può configurare una
responsabilità contrattuale e disciplinare del dipendente con la conseguenza che la sanzione disciplinare inflitta al lavoratore non è illegittima e il comportamento datoriale non è antisindacale.
Data: 17/06/2011 09:00:00
Autore: L.S.