Cassazione: non esiste un diritto assoluto a difendersi in giudizio personalmente
Con la
sentenza n. 12570 depositata il 9 giugno 2011, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un
ricorso per cassazione proposto avverso
sentenza di appello relativa ad opposizione a verbale di contestazione di violazione del
codice della strada, che risultava sottoscritto personalmente dalla parte, la quale non si è munita del patrocinio di un avvocato iscritto nell'apposito albo come invece impone l'art. 82, ult. comma, Cpc. La seconda sezione civile della Corte, ha spiegato che “se è vero che l'articolo 6, n. 3, lett. c) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali stabilisce il diritto della parte di stare in giudizio personalmente in ogni caso, va comunque ricordato che la Corte costituzionale ha sempre riconosciuto la
discrezionalità del legislatore in tema di disciplina dei casi in cui è necessario il patrocinio di un avvocato e che alla possibilità di autodifesa esclusiva di cui alla Cedu, non può attribuirsi il significato di riconoscimento di un diritto assoluto di difendersi in giudizio da sé, ma solo quello di riconoscimento di un diritto limitato dal diritto dello Stato interessato di emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai tribunali”.
Data: 12/06/2011 11:00:00
Autore: Luisa Foti