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Morte del prossimo congiunto: la prova del danno biologico iure proprio

La Cassazione, con sentenza n. 881 del 25 gennaio 2002, è intervenuta in materia di risarcimento del danno ai prossimi congiunti di chi ha perso la vita per fatto illecito altrui


Ancora una volta la Corte di Cassazione (Sent n. 881 del 25 gennaio 2002) è intervenuta in materia di risarcimento del danno ai prossimi congiunti di chi ha perso la vita per fatto illecito altrui.
In tali evenienze si è sempre riconosciuta la risarcibilità del danno morale "iure proprio" ai prossimi congiunti oltre che, in determinate circostanze, degli altri danni "iure hereditatis".

Questa volta la decisione verte in tema di risarcibilità del danno biologico "iure proprio" che i prossimi congiunti possono aver subito come conseguenza delle sofferenze determinate dall'evento e che possono aver inciso negativamente sulla loro salute determinando in tal modo una vera e propria patologia.
In tal caso, come è noto, tali danni debbono essere dimostrati ed ecco che la Cassazione ha precisato che proprio in tema di prova è possibile attribuire rilevanza alla consulenza tecnica d'ufficio.
Questa infatti, precisa la Corte, pur avendo di norma la funzione di fornire elementi di valutazione in merito a fatti già acquisiti al processo, può diventare fonte di prova quando la sua funzione si risolve nell'effettivo accertamento di situazioni di fatto che sia possibile rilevare soltanto attraverso un'indagine di natura tecnica.
Non si può dunque respingere la richiesta di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio e ritenere allo stesso tempo non provati quei fatti che solo una consulenza tecnica avrebbe potuto accertare.
Data: 26/02/2002
Autore: Roberto Cataldi