Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Propaganda elettorale: Garante detta regole per la tutela della privacy



In attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stato approvato dal garante per la privacy, un provvedimento che conferma sostanzialmente le regole per tutela della riservatezza, già previste per le elezioni del 2005. A pochi giorni dalle elezioni provinciali e comunali, l'Autorità indipendente ricorda quindi ai partiti politici le modalità attraverso cui usare correttamente i dati personali. Secondo quanto emerge dal provvedimento, i dati utilizzabili senza consenso sono quelli contenuti nelle liste elettorali detenute nei Comuni. Inoltre possono essere usati anche altri elenchi e registri in materia di elettorato passivo ed attivo e altre fonti come ad esempio gli albi professionali nei limiti in cui l'Ordine preveda la conoscibilità, sotto forma di elenchi, degli iscritti. Per quanto riguarda la comunicazione elettronica (sms, mms, e-mail, telefonate preregistrate e fax), o di dati reperibili su internet per altre finalità, o dati ricavati da forum o newsgroup, liste abbonati ad un provider, è necessario acquisire il consenso dell'interessato. Anche i dati raccolti per altre finalità (come ad esempio referendum, proposte di legge, raccolte firme) sono utilizzabili con il previo consenso del soggetto.A fronte di questi dati, l'Autorità elenca quei dati non utilizzabili in alcun modo e cioè i dati presenti nell'archivio dello stato civile, l'anagrafe dei residenti, indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali dei soggetti pubblici o per prestazioni di servizi, anche di cura; liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista, durante operazioni elettorali.Il Garante precisa inoltre che i cittadini devono essere informati sull'uso che si fa dei loro dati. Per esempio, se i dati non sono raccolti direttamente presso l'interessato, l'informativa va data al momento del primo contatto o all'atto della registrazione. Infine il Garante fa sapere che, per quanto attiene ai dati raccolti da registri ed elenchi pubblici o in caso di invio di materiale propagandistico di dimensioni ridotte (c.d. "santini"), è stata concessa una temporanea sospensione dell'informativa fino al 30 settembre 2011.Roma, 13 aprile 2011Propaganda elettorale: Garante detta regole per la tutela della privacy Data: 18/04/2011 09:30:00
Autore: Luisa Foti