Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Governo: proroga di termini relativi a disposizioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Il D.P.C.M. 25 marzo 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo, dispone la proroga al 31 dicembre 2011, di alcuni termini, in scadenza il 31 marzo 2011, riguardanti disposizioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.Nello specifico, in ragione della particolare congiuntura economica, il Decreto prevede la proroga della disposizione in materia di disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio motivata dalla necessità di continuare ad assicurare l'insieme degli interventi volti a sostenere il reddito e a garantire l'occupazione regolare; la proroga dell'incremento della misura dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori qualificati sospesi nonché per gli apprendisti (già prevista per il biennio 2009-2010 e successivamente prorogata al 31 marzo 2011) necessaria per continuare a garantire ai lavoratori in questione un trattamento di sostegno al reddito equivalente a quello spettante ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga, assicurando pertanto il mantenimento dell'insieme degli interventi a sostegno dell'occupazione; la proroga della possibilità di adeguare le norme che disciplinano i Fondi di solidarietà dei settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni, mediante un decreto di natura non regolamentare, e dei relativi regimi giuridici. Data: 06/04/2011 10:30:03
Autore: L.S.