Decisone collegiale

Guida di procedura civile > Cap. 1 "Processo di cognizione davanti al Tribunale" > Decisone collegiale

Il Collegio è composto di tre membri (il Presidente e due giudici, uno dei quali è il G.I.).

La decisone è depositata in camera di consiglio.

Rimessa la causa al Collegio (art. 275 c.p.c.), la sentenza è depositata in cancelleria entro 60 gg dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Di regola, non si svolge l’udienza di discussione, eccetto che venga richiesta da una delle parti al momento della precisazione delle conclusioni, e tale richiesta deve essere riproposta ( ciò è utile in caso le parti in un secondo momento rinuncino a tale richiesta) entro 60 gg dalla scadenza del termine per il

deposito delle memorie di replica. In questo caso verrà fissata udienza collegiale, e la sentenza dovrà essere depositata entro 60 gg dalla richiesta.

Il collegio decide prima le questioni pregiudiziali e poi il merito della causa ( art. 276, co. 2, c.p.c.).

Il nostro sistema processuale è ispirato al principio della concentrazione della decisione. Il giudice, cioè, deve definire il giudizio pronunciando con una sola sentenza su tutte le domande e le relative eccezioni. Il principio di concentrazione può essere derogato quando il collegio ritiene che solo su alcune domande sia possibile decidere, mentre per le altre sia necessaria un’ulteriore istruzione, con conseguente rimessione della causa innanzi al G.I. per il prosieguo dell’istruzione. La sentenza che pronuncia soltanto su alcune domande è da considerare non definitiva.

Un’altra eccezione al principio della concentrazione della decisione è prevista dall’art. 278 c.p.c. (condanna generica), consentendo al giudice di decidere separatamente con due diverse sentenze, la questione relativa alla sussistenza del diritto e quella relativa all’ammontare della prestazione dovuta.

La riforma del 2009 è intervenuta sull’art. 279 c.p.c, infatti adesso per quanto riguarda la forma dei provvedimenti, il Collegio pronuncia ordinanza non solo quando provvede su questioni relative all’istruzione della causa, senza definire il giudizio, ma anche quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, l’ordinanza deve anche contenere provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa.

Conseguentemente, dal secondo comma dell’art. 279, che elenca i casi in cui il collegio decide con sentenza, è stato eliminato il riferimento alle questioni di competenza.


« 2. c) precisazione delle conclusioni e assunzione della causa in decisione Esecutorieta' e notificazione delle sentenze »

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