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Data: 19/05/2022 09:00:00 - Autore: Laura Bazzan
Patti parasociali: cosa sono[Torna su] I patti parasociali sono degli accordi atipici con efficacia inter partes, che vengono stipulati tra soci o tra soci e soggetti terzi. Essi sono esterni rispetto all'atto costitutivo della società, da qui la definizione di "para" sociali. Possono produrre effetti in relazione a tutte le parti o ad alcune di esse. Hanno ad oggetto regole di condotta che i soci si impegnano a rispettare nei confronti della società stessa di cui fanno parte o all'interno della stessa. In questa sede a livello disciplinare ci occuperemo in particolare della società per azioni distinguendo le regole a seconda che la società sia o meno quotata in borsa. Inammissibilità patti parasocialiAttenzione però, non tutti i patti sono validi. Essi sono ritenuti inammissibili quando il fine è antisociale o gli stessi violino norme inderogabili. Patti parasociali convenzioni atipiche[Torna su] I patti parasociali, secondo la Cassazione (sentenza 9846/2014) sono "convenzioni atipiche", riguardanti i rapporti personali tra soci ed operanti sul piano organizzativo e gestionale, in cui taluni soci si prestano e si impegnano ad eseguire prestazioni a beneficio della società, sicchè essi integrano la fattispecie del contratto a favore del terzo. Ne consegue che di questo sono legittimati a pretendere l'adempimento sia la società quale terzo beneficiario, sia i soci stipulanti, moralmente ed economicamente interessati che l'obbligazione sia adempiuta nei confronti della società di cui fanno parte." Finalità[Torna su] Per mezzo dei patti parasociali i soci convengono di perseguire scelte imprenditoriali comuni, esercitando in modo predeterminato i diritti sociali. L'organizzazione della società però rimane estranea al patto stesso. Si tratta, più precisamente, di contratti plurilaterali accessori ad effetti obbligatori con comunione di scopo che, vincolando unicamente i contraenti comportano, come conseguenza dell'eventuale inadempimento, la sola responsabilità contrattuale nei confronti dei partecipanti all'accordo. Riferimenti normativi[Torna su] Le norme di riferimento dei patti parasociali delle società per azioni in particolare sono l'art. 2341 bis c.c. che elenca le tipologie dei patti in base all'oggetto e ne indica la durata e il successivo articolo 2341 ter, dedicato invece alla pubblicità dei patti parasociali. Dei patti parasociali delle società per azioni quotate in borsa si occupa invece il TUF ossia il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al dlgs n. 58/1998 che li disciplina agli articoli 122 "patti parasociali" e 123 "durata dei patti e diritto di recesso". Forma dei patti parasociali[Torna su] Rispetto alla forma, non sono previsti particolari requisiti né ad substantiam né ad probationem. L'unica eccezione è rappresentata dai patti che comportano la conclusione di un negozio solenne ovvero dei patti parasociali soggetti a particolari adempimenti legali di comunicazione e pubblicità. La mancata previsione della forma scritta per la sostanza o per la prova dei patti la si ricava dalla formulazione letterale del comma 1 dell'art. 122 del TU, che nel trattare il regime di pubblicità di tali patti all'interno delle società quotate, prevede che lo stesso debba essere rispettato "in qualunque forma stipulati". Durata dei patti parasociali[Torna su] Per quanto riguarda la durata dei patti, essa è diversa a seconda che vengano stipulati nell'ambito di una S.p.a. non quotata o di una S.p.a. quotata in borsa. Nelle società per azioni non quotate i patti parasociali non possono eccedere i cinque anni e se stipulati per una durata maggiore si intendono sempre stipulati per la durata massima di 5 anni. Alla scadenza però possono essere rinnovati. Nelle società per azioni quotate in borsa invece i patti hanno una durata di tre anni, anche in questo caso se stipulati per un tempo più lungo, devono comunque ritenersi stipulati per la durata massima di tre anni. Una volta scaduti anch'essi sono rinnovabili. Per le due tipologie societarie infine, se il patto è stato stipulato a tempo indeterminato, ossia senza una scadenza prestabilita, ogni contraente ha il diritto di recedere dal patto con un preavviso di 180 giorni. Il preavviso non è tuttavia richiesto se gli azionisti intendono aderire a un'offerta pubblica di acquisto o di scambio promossa ai sensi degli articoli 106 o 107, anche se il recesso non ha effetto fino a quando il trasferimento delle azioni non si è perfezionato. Oggetto dei patti parasociali[Torna su] I patti parasociali delle società chiuse, idonei a stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società, in base a quanto sancito dall'art. 2341-bis c.c hanno ad oggetto:
Nelle S.p.a. quotate, invece, l'art. 122 c. 5 del D. Lgs. 58/98 (T.U.F.) dispone che i patti parasociali possano avere i seguenti oggetti:
Tipologie di patti parasociali[Torna su] Nella prassi, quindi, si suole distinguere tra:
Pubblicità dei patti parasociali[Torna su] Nelle società non quotate in borsa non è prevista alcuna pubblicità dei patti. L'art. 2341 ter c.c. lo prevede infatti solo per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. In questo caso "i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese." Tale mancata dichiarazione comporta che i possessori delle azioni a cui si riferisce il patto parasociale non possano esercitare il diritto di voto e che le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante siano impugnabili a norma dell'articolo 2377. Per quanto riguarda le società quotate in borsa il TUF al comma 1 dell'art. 122 dispone che "I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano entro cinque giorni dalla stipulazione sono:
Il mancato rispetto di questa forma pubblicitaria comporta la nullità dei patti. |
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