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Modifiche al codice di procedura civile apportate dalla Legge n. 80/2005

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del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498 che non sono comparsi.";
27) gli articoli 571, 572 e 573 sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 571 (Offerte d'acquisto). - Ognuno, tranne il debitore, e' ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579, ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta. Se un termine piu' lungo non e' fissato dall'offerente, l'offerta non puo' essere revocata prima di venti giorni.
L'offerta non e' efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, se e' inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 o se l'offerente non presta cauzione, con le modalita' stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.
L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-bis e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Se e' stabilito che la cauzione e' da versare mediante assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti.
Art. 572 (Deliberazione sull'offerta). - Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.
Se l'offerta e' superiore al valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa e' senz'altro accolta.
Se l'offerta e' inferiore a tale valore, il giudice non puo' far luogo alla vendita se vi e' il dissenso del creditore procedente, ovvero se il giudice ritiene che vi e' seria possibilita' di migliore vendita con il sistema dell'incanto. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 569.
Si applicano anche in questi casi le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.
Art. 573 (Gara tra gli offerenti). - Se vi sono piu' offerte, il giudice dell'esecuzione invita gli offerenti a una gara sull'offerta piu' alta.
Se la gara non puo' avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il giudice puo' disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l'incanto.";
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