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Modifiche al codice di procedura civile apportate dalla Legge n. 80/2005

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custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534.
Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito, e' nominato custode altro soggetto.";
21) all'articolo 560 sono apportate le seguenti modificazioni:
21.1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Modalita' di nomina e revoca del custode. Modo della custodia)";
21.2) al primo comma e' anteposto il seguente:
"I provvedimenti di nomina e di revoca del custode, nonche' l'autorizzazione di cui al terzo comma o la sua revoca, sono dati con ordinanza non impugnabile. In quest'ultimo caso l'ordinanza costituisce titolo esecutivo per il rilascio. Dopo l'aggiudicazione deve essere sentito l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 485.";
21.3) sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
"Il giudice, con l'ordinanza di cui al primo comma, stabilisce le modalita' con cui il custode deve adoperarsi perche' gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita.
Il custode provvede all'amministrazione e alla gestione dell 'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilita'.";
22) l'articolo 563 e' abrogato;
23) l'articolo 564 e' sostituito dal seguente:
"Art. 564 (Facolta' dei creditori intervenuti). I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.";
24) agli articoli 561, secondo comma, 565 e 566 le parole: "nell'articolo 563, secondo comma," sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 564";
25) l'articolo 567 e' sostituito dal seguente:
"Art. 567 (Istanza di vendita). - Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato.
Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro centoventi giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica come previsto nella vigente normativa, di data non anteriore a tre mesi dal ...

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