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Modifiche al codice di procedura civile apportate dalla Legge n. 80/2005

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(Risoluzione delle controversie). - Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o piu' crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma.
Il giudice puo', anche con l'ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata.";
10) all'articolo 524, secondo comma, le parole: "nell'articolo 525, secondo comma" e le parole: "nel terzo comma dell'articolo 525" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "nell'articolo 525, primo comma" e: "nel secondo comma dell'articolo 525";
11) all'articolo 525 sono apportate le seguenti modificazioni:
11.1) il primo comma e' abrogato;
11.2) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi 20.000 euro, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall'articolo 529.";
12) all'articolo 526, le parole: "a norma del secondo comma e del terzo comma dell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "a norma dell'articolo 525";
13) l'articolo 527 e' abrogato;
14) all'articolo 528, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"I creditori chirografari che intervengono successivamente ai termini di cui all'articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza.";
15) all'articolo 530, quinto comma, le parole: "terzo comma", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "secondo comma"; 16) all'articolo 532, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Il giudice dell'esecuzione puo' disporre la vendita senza incanto dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinche' proceda alla vendita in qualita' di commissionario.
Nello stesso provvedimento di cui al primo comma ...

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