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INPS: indennità di mobilità e lavoro subordinato intermittente

L'Inps con messaggio n. 7401 del 25 marzo 2011, fornisce chiarimenti in merito al riconoscimento o meno dell'indennità di mobilità ai lavoratori che si rioccupano con contratto di lavoro subordinato intermittente.L'Istituto, preliminarmente, precisa che non assume rilievo la circostanza che il contratto di lavoro intermittente sia a tempo determinato o indeterminato in quanto in entrambi i casi l'indennità di mobilità è riconosciuta nei periodi di sospensione dell'attività lavorativa a condizione che, per il medesimo periodo, non sia riconosciuta l'indennità di disponibilità - che vincola il lavoratore a rispondere alla chiamata del datore di lavoro - di cui all'art. 36, D.Lgs. n. 276/2003.Sulla base di tali premesse l'Inps chiarisce che, qualora il lavoratore abbia assunto l'obbligo di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, nel caso sia rioccupato a tempo determinato o indeterminato, la prestazione rimane sospesa per tutta la durata del contratto (art. 8, commi 6 e 7, L. n. 223/1991); qualora invece il lavoratore non abbia assunto l'obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro, sia in caso di riassunzione a tempo determinato che indeterminato, l'indennità di mobilità può essere riconosciuta limitatamente ai periodi di non lavoro tra una chiamata e l'altra e la prestazione resta sospesa durante i periodi di risposta alla chiamata da parte del lavoratore. Data: 01/04/2011 10:30:00
Autore: L.S.