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Cassazione: Obbligo di rettifica della notizia sussiste anche se quello che hanno pubblicato in precedenza non era diffamatorio

Se una notizia pubblicata sul giornale si rivela non vera, i giornali sono sempre tenuti a rettificarla anche se l'articolo pubblicato corrispondeva alle risultanze fino a quel momento acquisite e anche se non ci sono gli estremi per l'integrazione del reato di diffamazione. È questo il contenuto della sentenza n. 23835 depositata il 24 novembre 2010, che rappresenta l'esito del ricorso di un ex manager, direttore di una Asl e che in passato era stato accusato di corruzione. Ai tempi del fatto, un noto periodico nazionale aveva raccontato la storia del manager. Una volta caduta ogni accusa di corruzione contro l'uomo, lo stesso aveva citato in giudizio il giornale per il reato di diffamazione, di cui all'art. 596-bis, comma 2, chiedendo inoltre la rettifica ufficiale. Investita della questione, la Cassazione ha stabilito che anche se il fatto non integra il reato di diffamazione perché il periodico ha raccontato la vicenda sulla base delle notizie acquisite fino a quel momento, il giornale è però sempre tenuto a alla rettifica ufficiale della notizia. Come si legge infatti dalla parte motiva della sentenza, “l'accertata liceità della notizia di cui chiede la rettifica – trattandosi di notizia rispondente alle conoscenze acquisite fino a quel momento e ricorrendo agli estremi del diritto di cronaca - non fa venire meno l'obbligo di pubblicare la rettifica dell'interessato, qualora la relativa domanda sia diretta a far valere l'avvenuta accertamento dei fatti in termini di versi da quelli in precedenza pubblicati, dovendo la verità reale prevalere sulla verità putativa”. Data: 08/12/2010 02:00:00
Autore: Luisa Foti