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RIMESSIONE IN TERMINI dopo le Sezioni Unite: quale la data di demarcazione? Anche dopo il 9 settembre 2010



I Presidenti delle Sezioni Civili del Tribunale di Ancona, Dott.sse Francesca MICONI ed Edi RAGAGLIA, "in mancanza di un sistema ufficiale di pubblicità delle sentenze nomofilattiche", in cui "l'affidamento incolpevole dell'opponente possa essersi protratto successivamente, finchè la notizia del revirement non si è diffusa con ampiezza tale che un operatore particolarmente qualificato come il difensore non potesse ignorarlo senza addebito di negligenza" hanno ritenuto di predisporre un prospetto riassumibile come segue: per le opposizioni notificate entro il 9 set '10 opererà la RIMESSIONE IN TERMINI; per le opposizioni notificate tra il 10 set '10 ed 6 ott '10 fino a prova contraria, mentre per le opposizioni successive al 6 ott '10 occorrerà dimostrare la CAUSA NON IMPUTABILE. "Dunque la rimessione in termini potrà operare anche oltre il 9 set '10. Un DISCRIMEN indicativo può essere individuato nella data della comunicazione con cui il CNF ha denunciato le preoccupazioni della classe forense per le conseguenze dell'indiscriminata applicazione dell'obiter dictum della sentenza della Suprema Corte: infatti ciò comprova la diffusione della notizia tra la maggior parte degli avvocati. Ciò non toglie che la data indicata funga solo come necessario elemento presuntivo che non impedisce di escludere l'applicabilità dell'art. 153 c.p.c. per le opposizioni tra il 9 set ì1' ed il 6 ott '10 quando l'opposto dimostri che l'opponente era al corrente del revirement (ad esempio perché ha eccepito l'improcedibilità in un precedente giudizio di opposizione) oppure di ammetterla per le opposizioni successive al 6.10.2010, quando l'opponente dimostri una specifica causa non imputabile a colpa che non ha consentito di conoscere la sentenza delle Sezioni Unite". Data: 17/11/2010 10:00:00
Autore: Avv. Paolo M. Storani