Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianit� di grado United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione: no al riconoscimento del “legittimo impedimento” di partecipare all'udienza se avvocato era a conoscenza dell'impegno prima di assumere l'incarico

Con la sentenza n. 39594 la Corte di cassazione ha stabilito che è non può essere concesso al difensore un rinvio della udienza per un impegno concomitante se quando ha accettato l'incarico ne era già a conoscenza. Il principio di diritto è stato messo nero su bianco dalla sesta sezione penale su ricorso proposto da un avvocato avverso una sentenza della Corte di Appello di Ancora che aveva rigettato il ricorso vertente sulla richiesta di rinvio della udienza per un impegno concomitante. Anche la Corte di Cassazione non ha però riconosciuto il legittimo impedimento a partecipare all'udienza in quanto l'avvocato era già a conoscenza dell'impegno prima ancora di accettare l'incarico. Come si legge infatti dalla parte motiva della sentenza che motiva la decisione dei giudici di legittimità “in caso di impegni professionali preesistenti al conferimento dell'incarico al difensore difetta il requisito della "legittimità" dell'impedimento, per l'intrinseca impossibilità di considerare legittimo e validamente opponibile all'autorità giudiziaria un impedimento esistente e conosciuto al momento dell'accettazione della nomina, che risultava sin dall'origine incompatibile con l'espletamento del nuovo mandato.” La Corte ha infatti spiegato che “in caso di istanza di rinvio per impedimento professionale del difensore, impedimento a quest'ultimo già noto all'atto della nomina finalizzata all'espletamento dell'incarico in relazione al quale si chiede il rinvio, non può ritenersi operante la disposizione dell'art. 420 ter, comma quinto, c.p.p., perché la formulazione della norma, intende dare rilevanza ed apprestare tutela solo agli impedimento che sopravvengono all'atto di nomina ed all'accettazione del mandato difensivo, e non anche a quelli preesistenti al conferimento dell'incarico”. Data: 13/11/2010 09:30:00
Autore: Luisa Foti