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Sanzione per il datore di lavoro che omette la riduzione dei rischi derivanti dal rumore

La terza sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 35946 del 7 ottobre 2010
La terza sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 35946 del 7 ottobre 2010, ha precisato che il datore di lavoro che non adotta tutte le "misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili" per ridurre al minimo il "rischio rumore" a tutela della salute dei propri dipendenti, è penalmente sanzionabile. Nel caso preso in esame dalla Suprema Corte, l'amministratrice unica di una società -condannata perché nel suo stabilimento non aveva dotato "i banchi di lavoro in lamiera zigrinata di una protezione in guaina o altro materiale atto a limitare il rischio rumore"- sosteneva, nel ricorso in Cassazione, che i reati a lei contestati erano stati abrogati a seguito delle modifiche intervenute in materia. Tale tesi difensiva non viene condivisa dai supremi giudici i quali affermando che "la riforma in materia introdotta con decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che, all'art. 304, ha espressamente dichiarato abrogato lo stesso decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, non ha depenalizzato l'omessa riduzione al minimo dei rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, riconducibile alla previsione di cui all'art. 191 dello stesso decreto legislativo n. 81/2008", confermano la condanna inflitta all'imprenditrice. Data: 09/10/2010 09:30:00
Autore: L.S.