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No all'obbligo di illustrare “sempre e comunque” le prove scritte all'esame orale per avvocati

Lo ha stabilito il Tar Lazio con la sentenza n. 32352 depositata il 17 settembre 2010
Con la sentenza n. 32352 depositata il 17 settembre 2010, il Tar Lazio ha stabilito che la commissione, durante la prova orale di abilitazione per gli avvocati, non è obbligata a chiedere al candidato di illustrare le prove scritte. I giudici di legittimità hanno infatti spiegato che la disposizione contenuta nell'art. 17-bis, comma 3, del r. d. 24 gennaio 1934, n. 37 () , non costituisce un ineludibile obbligo della commissione di esame, la cui inosservanza comporterebbe l'irrimediabile illegittimità della prova orale. Secondo il ricorrente, durante le prove orali, la commissione esaminatrice avrebbe disatteso l'obbligo, definito dal ricorrente, “momento necessario ed imprescindibile delle prove orali”, della breve illustrazione di tutte le prove scritte, limitandosi a far illustrare al candidato una sola di esse. Il Tar ha invece sostenuto che "la norma – riferendosi all'art. 17 cit. - intende riservare all'organo collegiale la possibilità di estendere il colloquio anche all'esame e alla discussione delle prove scritte, ma solo tutte le volte in cui tale fase sia ritenuta necessaria o, comunque, opportuna, al fine di consentire al candidato di chiarire le tesi esposte nei suoi elaborati e alla commissione di verificarne l'effettiva paternità e, soprattutto, la consapevolezza che ne ha accompagnato l'elaborazione”. Data: 29/09/2010 09:25:00
Autore: Luisa Foti